Giovedì, 12 Dicembre 2024

Statuto

Indice dello statuto:
  • Articolo 1, Denominazione e sede
  • Articolo 2, Obiettivi e attività
  • Articolo 3, Appartenenza
  • Articolo 4, Fondo comune
  • Articolo 5, Organi dell'associazione 
  • Articolo 6, Assemblea
  • Articolo 7, Consiglio direttivo
  • Articolo 8, Presidente
  • Articolo 9, Tesoriere
  • Articolo 10, Segretario
  • Articolo 11, Collegio dei revisori dei conti
  • Articolo 12, Comitato Scientifico
  • Articolo 13, Esercizio sociale
  • Articolo 14, Regolamento
  • Articolo 15, Regolazione dei conflitti di interesse
  • Articolo 16, Scioglimento


ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È corrente una Associazione senza fini di lucro denominata "SOCIETÀ PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA - SEZIONE ITALIANA DELLA SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH".

L'Associazione utilizzerà l'acronimo "SPR-ITALIA". L'Associazione ha sede in Palermo, via Liguria, 19.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ

L'Associazione ha per scopo la ricerca scientifica nel campo della Psicoterapia.

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

  • Incoraggiare lo sviluppo della ricerca scientifica in Psicoterapia.
  • Promuovere la comunicazione, comprensione e utilizzo dei risultati delle ricerche.
  • Accrescere il valore scientifico e sociale della ricerca in Psicoterapia.

Le attività dell'Associazione comprendono:

  1. Regolari convegni scientifici per la comunicazione dello sviluppo attuale di idee, progetti, metodi e risultati della ricerca.
  2. Distribuzione di rapporti preliminari, ristampe e riassunti delle applicazioni e dei risultati della ricerca.
  3. Costituzione e mantenimento di una banca dati e dei metodi di raccolta di dati disponibili e utilizzabili dai membri dell'Associazione.
  4. Sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione.
  5. Pubblicazione di una rivista periodica, quale organo informativo ufficiale della SPR-Italia.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti, e per altri che potranno essere elaborati in futuro, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti economici permessi dalla legislazione vigente per le società senza scopo di lucro (quote associative, donazioni, contributi da parte di Enti Pubblici e Privati).

L’Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno perseguire gli scopi sociali e svolgere tutte le attività previste dallo statuto, mantenendo sempre la più completa autonomia e indipendenza, e non esercitare attività imprenditoriali o avere partecipazione a esse, a eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Fanno eccezione a quanto previsto nel paragrafo precedente le attività che non siano in conflitto con l’oggetto specifico dell’Associazione.

Relativamente alle finalità dell’Associazione, sono espressamente escluse finalità, dirette o indirette, di tipo sindacale o di tutela sindacale dei propri associati.

L’Associazione è obbligata a pubblicare l’attività scientifica svolta attraverso il proprio sito web, aggiornato costantemente.

L’Associazione è la sezione italiana riconosciuta della Society for Psychotherapy Research (SPR).

 

ARTICOLO 3 - APPARTENENZA

Si può appartenere all’Associazione in qualità di Associati Ordinari, Associati Onorari, Associati Studenti, Associati a riposo.

- Associati Ordinari.

Chiunque sia direttamente interessato al campo della ricerca scientifica in psicoterapia può divenire Associato Ordinario della SPR-Italia.

Data la sua natura multi-inter-disciplinare i soci della SPR-Italia possono provenire da campi di studio diversi (Medicina, Psicologia, Psicoterapia ecc.); essi possono essere laureati, diplomati, studenti purché coinvolti in piani di ricerca.

Chi intende diventare Associato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda redatta su un modulo preposto ad hoc.

Il richiedente diventerà Associato Ordinario dopo l'accoglimento della sua domanda da parte del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota associativa annuale.

- Associati Onorari:

Il Consiglio Direttivo può cooptare, in qualità di Associati Onorari, studiosi di chiara fama che si sono distinti nel campo della Psicoterapia e delle Scienze a essa affini. Può anche proporre all'assemblea dei soci l'elezione a Presidente Onorario di uno di essi. La loro iscrizione è gratuita; essi non hanno diritto al voto né possono ricoprire cariche sociali.

- Rescissioni dell'iscrizione:

La qualità di Associato può venire meno per recesso volontario, per decadenza e per espulsione.

Nel primo caso ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso la decadenza avviene, su decisione del Consiglio, trascorsi due anni dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Nel terzo caso il Consiglio Direttivo, qualora emergano a carico di un Associati prove di comportamenti pregiudizievoli rispetto agli interessi, ai valori e alle finalità dell'Associazione, ascoltato l'interessato, può sospendere temporaneamente o espellere l’Associato.

Un Associato sospeso o espulso potrà essere riammesso qualora, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano state superate le cause della sospensione o dell'espulsione. I soci receduti, decaduti od espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

 

ARTICOLO 4 - FONDO COMUNE

L'Associazione ha un Fondo comune destinato al conseguimento degli scopi associativi sopra descritti e a sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, Fondo che sarà costituito dalle quote associative il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e da ogni altro contributo, finanziamento, donazione da parte dei soci, non soci, Enti pubblici e privati nonché da proventi di qualsiasi attività indetta dall'Associazione.

La quota associativa annuale sarà ridotta del 50% (cinquanta per cento) per coloro che dimostrino di frequentare un corso di studi universitario o parauniversitario.

Le quote associative, successive a quella versata al momento dell'iscrizione, dovranno essere versate entro il 1° gennaio di ogni anno.

 

ARTICOLO 5 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Presidente Uscente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Coordinatore delle attività scientifiche;
  • il Coordinatore delle relazioni con altre Associazioni o Enti;
  • il Comitato scientifico.

A eccezione del Presidente Uscente, tutti gli organi saranno eletti dall'Assemblea e resteranno in carica due anni o fino a che i successori non siano eletti.

Nessuno può essere eletto nella stessa carica per più di due mandati consecutivi.

Essi svolgono i compiti previsti dal loro ruolo senza alcuna ricompensa salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

 

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo deliberante dell’Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

  • di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
  • di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
  • di stabilire l'ammontare della quota annuale sulla base della proposta del Consiglio Direttivo;
  • di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  • di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione stessa, di approvare i Regolamenti interni.

Essa è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e ogni qualvolta si renda necessario sia su iniziativa del Consiglio Direttivo che su domanda scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante avviso da inviare per posta ordinaria, raccomandata, telefax, consegnata a mano o posta elettronica e pubblicazione sul sito dell’Associazione o su altri mezzi elettronici atti alla massima diffusione dell’evento, contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, inviata agli associati non meno di dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve recare l'indicazione del luogo, giorno e ora in prima e seconda convocazione.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare all'Assemblea. Ogni Associato può farsi rappresentare per delega solo da un altro Associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la nomina degli organi sociali è convocata dal Presidente un'assemblea nella quale il voto può essere espresso per corrispondenza con le modalità e termini che saranno fissati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento di cui all'art. 13 del presente Statuto.

I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

A esso partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Uscente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri con funzioni di coordinatori delle attività scientifiche e dei rapporti con altre associazioni o enti interessati al campo della ricerca scientifica in psicoterapia.

Il Presidente e il Vice Presidente ricoprono rispettivamente i ruoli di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato sono incaricati sino alla scadenza del biennio i primi della graduatoria dei non eletti. In tal caso essi potranno essere eletti nella stessa carica per il biennio successivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. attuare le direttive stabilita dall'Assemblea e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali
  2. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
  3. predisporre il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione al fine di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea
  4. redigere i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea
  5. fare quant'altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per disposizioni di legge o dal presente Statuto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario oppure in seguito a domanda motivata di almeno tre membri. La convocazione viene fatta con lettera spedita tramite posta ordinaria, raccomandata, telefax, posta elettronica o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle stesse condizioni previste per l’assemblea nel precedente articolo 6.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri dello stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dai membri nell'ambito del Consiglio stesso.

Le funzioni del Segretario sono espletate dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

Al Presidente compete la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

A lui, e in caso di impedimento al Vice Presidente, compete la firma sociale e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del suo mandato, il Presidente continuerà a far parte del Consiglio Direttivo con la qualifica di Presidente uscente.

 

ARTICOLO 9 - TESORIERE

È compito del Tesoriere registrare tutti i movimenti dell'Associazione, raccogliere le quote associative, pagare le spese, redigere il rendiconto annuale, predisporre un rendiconto finanziario in occasione dell'assemblea annuale riunita per l'approvazione del bilancio.

Il compimento delle operazioni bancarie e di conto corrente postale, per quel che riguarda versamenti e prelevamenti, nonché pagamenti, viene demandato al Tesoriere e al Presidente con firma disgiunta per operazioni fino a un importo di € 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Per operazioni di importo superiore sarà necessaria la loro firma congiunta.  

 

ARTICOLO 10 - SEGRETARIO

Il Segretario mantiene la documentazione di tutte le attività dell'Associazione, provvede alla convocazione delle riunioni, tiene aggiornato il registro degli Associati preparandone un elenco aggiornato almeno una volta all'anno.

 

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora l'Assemblea ritenga opportuna la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, questo si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati purché non rivestano la carica di membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dure in carica due anni. Al Collegio dei Revisori sono assegnate le attribuzioni spettanti al Collegio Sindacale delle Società per azioni, previste dall'art. 2403 c.c. e seguenti.

 

ARTICOLO 12 - COMITATO SCIENTIFICO

È composto da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico scientifica, attraverso una valutazione che tenga conto degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

 

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

I bilanci preventivi, consuntivi ed eventuali incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito dell’Associazione.

 

ARTICOLO 14 - REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura di un regolamento interno dell'Associazione che ne regolerà il funzionamento e che entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea.

 

ARTICOLO 15 - REGOLAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Qualsiasi Associato che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell’Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con gli scopi dell’Associazione, salvo autorizzazione motivata del Comitato Direttivo. Nel caso in cui un membro del Comitato Direttivo si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non può partecipare alla relativa deliberazione.

 

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO

In Assemblea per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, è necessaria una maggioranza pari al 70% dei voti aventi diritto.

In caso di cessazione dell'Associazione l'intero suo patrimonio ed eventuale consistenza economica verranno devoluti ad associazioni aventi scopo analogo o affine, mentre eventuali perdite saranno ripartite fra gli Associati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Milano, 10 marzo 2021

SPR è un’associazione scientifica internazionale che incoraggia lo sviluppo della ricerca in psicoterapia, nel rispetto dei suoi diversi indirizzi, e mira a valorizzare e migliorare il contributo della ricerca alla teoria clinica e alla pratica terapeutica.

SPR-ITALIA AREA GROUP
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